STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

E’ costituita la “Associazione Giovani Diabetici Pisa “ (A.G.D. Pisa).

L’Associazione ha durata illimitata e sede legale in Pisa, presso l’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università di Pisa, Via Roma n. 35. 

 

Art. 2

OGGETTO E FINALITA’

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di un’azione di solidarietà umana tesa ad assicurare ad ogni giovane diabetico una migliore qualità della vita.

In particolare l’Associazione si propone di:

a)       Promuovere e favorire la conoscenza del diabete giovanile attraverso la diffusione di corrette informazioni sanitarie mediante l’organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo.

b)       Istruire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie ad una corretta gestione della malattia.

c)       Favorire l’inserimento del bambino diabetico nella vita scolastica e sociale, curando la diffusione di informazioni ai familiari, medici, insegnati, operatori sociali e sanitari, enti pubblici e privati, su ogni argomento riguardante il diabete giovanile.

d)       Promuovere la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell’assistenza al bambino diabetico e favorire il coordinamento di iniziative aventi tale fine. A tale scopo potranno essere istituite borse di studio per corsi di specializzazione e aggiornamento e altri tipi di incentivazione.

e)       Sollecitare l’intervento e la collaborazione delle Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini per il reperimento di mezzi e la promozione di iniziative di carattere sociale, legislativo, educativo e culturale attinenti agli scopi dell’Associazione.

f)         Favorire la realizzazione di un’assistenza globale al bambino diabetico e garantire iniziative di carattere assistenziale e di sostegno a favore dei singoli soggetti, in concomitanza con situazioni particolari e previa approvazione del Consiglio Direttivo e dello staff medico.

g)       Favorire la promozione di rapporti con altre Organizzazioni o Associazioni aventi finalità istituzionali analoghe o affini.

h)       Svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità  dell’Associazione.

 

Art. 3

SOCI

Fanno parte dell’associazione:

1) Soci Effettivi: sono i genitori di bambini affetti da diabete e i diabetici stessi che abbiano raggiunto la maggiore età, medici e operatori sanitari;

2) Soci Sostenitori: sono tutte le persone, Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite che forniscono mezzi di sostegno, proposte, assistenze speciali per una sempre migliore qualificazione ed efficacia operativa dell’Associazione. I benefattori e donatori che vorranno garantirsi l’anonimato dovranno fare esplicita richiesta al momento della donazione;

3) Soci Onorari: sono persone o istituzioni italiane ed estere che contribuiscono con apporti scientifici e culturali all’attuazione degli scopi dell’Associazione.

I soci effettivi contribuiscono all’organizzazione e gestione dell’Associazione nel rispetto degli scopi istituzionali con partecipazione attiva e personale; chi desidera diventare socio effettivo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; il socio ammesso è tenuto a pagare un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori, dovranno pagare un contributo annuo almeno doppio di quello versato dai soci effettivi. Le quote sociali verranno pagate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Tutte le prestazioni eventualmente fornite dagli associati a favore dell’associazione sono gratuite, eccettuati eventuali rimborsi spese concessi previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie.  I soci effettivi e sostenitori decadono se non in regola con il pagamento della quota annuale di adesione o se responsabili di azioni e comportamenti gravi o incompatibili con lo spirito e le finalità dell’Associazione.  Il Direttivo propone il loro decadimento che viene ratificato dall’assemblea ordinaria.

 

Art. 4

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è composta dai seguenti organi:

-          L’Assemblea degli associati.

-          Il Consiglio Direttivo e il Presidente

-          Il Collegio dei Revisori

-          Il Segretario

-          Il Tesoriere

-          Il Comitato di Consulenza Scientifica

Tutte le cariche sono gratuite.

 

Art. 5

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci sostenitori hanno diritto di parola ma non di voto.

L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, approva i bilanci consuntivi e preventivi, delibera sui programmi operativi e sugli obbiettivi di massima dell’Associazione.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 del mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché della relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione.

Viene inoltre convocata ogni qual volta sia ritenuto necessario o opportuno dal Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta scritta da almeno il 10% degli associati. 

La convocazione dell’Assemblea viene eseguita a mezzo lettera spedita a tutti gli aderenti aventi diritto oppure a mezzo avviso pubblicato per tre giorni consecutivi sulla pagina regionale di un giornale quotidiano.  La comunicazione, nelle forme di cui sopra, potrà contenere anche la data per la seconda convocazione e dovrà precedere di almeno 15 giorni la data dell’assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri aderenti a mezzo delega scritta. Ogni mandatario può rappresentare solo un altro socio.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora siano in discussione modifiche di statuto, l’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati ed in seconda convocazione con 1/3 degli associati.

L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso per alzata di mano.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo le votazioni avverranno a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

 

 

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Il Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall’Assemblea dei soci. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere associati all’A.G.D. Pisa. Almeno il 50% dei membri del Consiglio deve essere formato da genitori di bambini affetti da diabete giovanile e/o da soggetti maggiorenni affetti da diabete. I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.   In caso di dimissioni di non oltre il 50% dei membri, il Consiglio Direttivo continua le sue funzioni fino all’assemblea successiva.   Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.  Nomina altresì un segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.  Le delibere vengono prese a maggioranza e sono valide quando alla riunione intervengono oltre al Presidente o in sua assenza al Vice-Presidente almeno il 50% dei membri del Direttivo.  In caso di parità dei voti prevale la proposta sostenuta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della data dell’adunanza con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o ne venga richiesta la convocazione da almeno due Consiglieri o da almeno due dei Revisori.  Qualora un Consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificazione, il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione sostituirlo con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera sui bilanci da presentare per l’approvazione all’Assemblea e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

Le deliberazioni  del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro dei verbali a cura del segretario.  I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 7

COLLEGIO DEI REVISORI

I revisori dei conti sono tre e sono nominati dall’assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  I revisori dei conti costituiscono l’organo di controllo dell’Associazione e hanno il compito di controllare i bilanci dell’Associazione, redigere una relazione sui bilanci annuali, vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto.  

 

Art. 8

PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inoltre cura l’osservanza delle finalità dell’Associazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno una volta l’anno ed il Consiglio Direttivo secondo le modalità specificate negli artt. 5 e 6.

Il Presidente non può nominare procuratori senza il preventivo consenso del Consiglio direttivo.

 Il Presidente sottoscrive i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed inoltre presenta annualmente all’assemblea, con il bilancio consuntivo e quello preventivo, una relazione sull’andamento dell’Associazione.

 

Art.9

COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

L’Associazione riconosce un Comitato di Consulenza Scientifica composto da esperti nel settore della Diabetologia Pediatrica individuati dal Consiglio Direttivo e proposti all’assemblea dei soci. Tale comitato svolge il ruolo di fornire all’Associazione il supporto scientifico per tutti gli interventi di carattere medico e socio-sanitario.

 

Art. 10

RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità da:

-          contributi degli aderenti

-          contributi di privati

-          contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti

-          contributi di organismi internazionali

-          donazioni e lasciti testamentari

-          rimborsi derivanti da convenzioni

-          entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali e manifestazioni.

 

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 12

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo aver estinto tutte le passività, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o Enti che perseguono le stesse finalità dell’Associazione.   

 

Art. 13

RINVIO

Per ogni altra disposizione non prevista nel presente statuto valgono le vigenti norme legislative della Repubblica Italiana.