STATUTO
Art.
1
DENOMINAZIONE,
DURATA E SEDE
E’ costituita la
“Associazione Giovani Diabetici Pisa “ (A.G.D. Pisa).
L’Associazione ha durata illimitata e
sede legale in Pisa, presso l’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università di
Pisa, Via Roma n. 35.
Art.
2
OGGETTO
E FINALITA’
L’Associazione
non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di un’azione di
solidarietà umana tesa ad assicurare ad ogni giovane diabetico una migliore
qualità della vita.
In
particolare l’Associazione si propone di:
a) Promuovere
e favorire la conoscenza del diabete giovanile attraverso la diffusione di
corrette informazioni sanitarie mediante l’organizzazione di congressi,
giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo.
b) Istruire
ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie ad una corretta gestione
della malattia.
c) Favorire
l’inserimento del bambino diabetico nella vita scolastica e sociale, curando la
diffusione di informazioni ai familiari, medici, insegnati, operatori sociali e
sanitari, enti pubblici e privati, su ogni argomento riguardante il diabete
giovanile.
d) Promuovere
la formazione di personale medico e paramedico specializzato nell’assistenza al
bambino diabetico e favorire il coordinamento di iniziative aventi tale fine. A
tale scopo potranno essere istituite borse di studio per corsi di
specializzazione e aggiornamento e altri tipi di incentivazione.
e) Sollecitare
l’intervento e la collaborazione delle Autorità, Enti, Istituzioni, Società e
privati cittadini per il reperimento di mezzi e la promozione di iniziative di
carattere sociale, legislativo, educativo e culturale attinenti agli scopi
dell’Associazione.
f)
Favorire la realizzazione di
un’assistenza globale al bambino diabetico e garantire iniziative di carattere
assistenziale e di sostegno a favore dei singoli soggetti, in concomitanza con
situazioni particolari e previa approvazione del Consiglio Direttivo e dello
staff medico.
g) Favorire
la promozione di rapporti con altre Organizzazioni o Associazioni aventi
finalità istituzionali analoghe o affini.
h) Svolgere
in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Art.
3
SOCI
Fanno
parte dell’associazione:
1)
Soci Effettivi: sono i genitori di bambini affetti da diabete e i diabetici
stessi che abbiano raggiunto la maggiore età, medici e operatori sanitari;
2)
Soci Sostenitori: sono tutte le persone, Enti, Associazioni e Società
regolarmente costituite che forniscono mezzi di sostegno, proposte, assistenze
speciali per una sempre migliore qualificazione ed efficacia operativa
dell’Associazione. I benefattori e donatori che vorranno garantirsi l’anonimato
dovranno fare esplicita richiesta al momento della donazione;
3)
Soci Onorari: sono persone o istituzioni italiane ed estere che contribuiscono
con apporti scientifici e culturali all’attuazione degli scopi
dell’Associazione.
I
soci effettivi contribuiscono all’organizzazione e gestione dell’Associazione
nel rispetto degli scopi istituzionali con partecipazione attiva e personale;
chi desidera diventare socio effettivo deve presentare domanda al Consiglio
Direttivo; il socio ammesso è tenuto a pagare un contributo annuo nella misura
che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
I
soci sostenitori, dovranno pagare un contributo annuo almeno doppio di quello
versato dai soci effettivi. Le quote sociali verranno pagate entro il mese di
gennaio di ogni anno.
Tutte
le prestazioni eventualmente fornite dagli associati a favore dell’associazione
sono gratuite, eccettuati eventuali rimborsi spese concessi previa valutazione
ed autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Ogni associato ha
diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci effettivi e sostenitori decadono se
non in regola con il pagamento della quota annuale di adesione o se responsabili
di azioni e comportamenti gravi o incompatibili con lo spirito e le finalità
dell’Associazione. Il Direttivo propone
il loro decadimento che viene ratificato dall’assemblea ordinaria.
Art.
4
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è
composta dai seguenti organi:
-
L’Assemblea degli associati.
-
Il Consiglio Direttivo e il Presidente
-
Il Collegio dei Revisori
-
Il Segretario
-
Il Tesoriere
-
Il Comitato di Consulenza Scientifica
Tutte
le cariche sono gratuite.
Art.
5
ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è
l’organo deliberante dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati
iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci
sostenitori hanno diritto di parola ma non di voto.
L’Assemblea
elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, approva i
bilanci consuntivi e preventivi, delibera sui programmi operativi e sugli
obbiettivi di massima dell’Associazione.
L’Assemblea
viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno entro il 30 del mese di aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo e di quello preventivo nonché della relazione del Presidente
sull’andamento dell’Associazione.
Viene
inoltre convocata ogni qual volta sia ritenuto necessario o opportuno dal
Consiglio Direttivo o ne venga fatta richiesta scritta da almeno il 10% degli
associati.
La
convocazione dell’Assemblea viene eseguita a mezzo lettera spedita a tutti gli
aderenti aventi diritto oppure a mezzo avviso pubblicato per tre giorni
consecutivi sulla pagina regionale di un giornale quotidiano. La comunicazione, nelle forme di cui sopra,
potrà contenere anche la data per la seconda convocazione e dovrà precedere di
almeno 15 giorni la data dell’assemblea.
Gli
associati possono farsi rappresentare da altri aderenti a mezzo delega scritta.
Ogni mandatario può rappresentare solo un altro socio.
L’Assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno 1/3 degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Qualora
siano in discussione modifiche di statuto, l’assemblea straordinaria è valida
in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati ed in
seconda convocazione con 1/3 degli associati.
L’assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso per
alzata di mano.
Per
il rinnovo del Consiglio Direttivo le votazioni avverranno a scrutinio segreto
e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
Art.
6
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.
Il
Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a
11, eletti dall’Assemblea dei soci. Tutti i membri del Consiglio Direttivo
devono essere associati all’A.G.D. Pisa. Almeno il 50% dei membri del Consiglio
deve essere formato da genitori di bambini affetti da diabete giovanile e/o da
soggetti maggiorenni affetti da diabete. I consiglieri restano in carica per
tre anni e sono rieleggibili. In caso
di dimissioni di non oltre il 50% dei membri, il Consiglio Direttivo continua
le sue funzioni fino all’assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il
Vice-Presidente ed il Tesoriere. Nomina
altresì un segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio
stesso. Le delibere vengono prese a
maggioranza e sono valide quando alla riunione intervengono oltre al Presidente
o in sua assenza al Vice-Presidente almeno il 50% dei membri del
Direttivo. In caso di parità dei voti
prevale la proposta sostenuta dal Presidente o, in sua assenza, dal
vice-Presidente.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due giorni prima della
data dell’adunanza con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e
l’elenco degli argomenti da trattare.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario o
ne venga richiesta la convocazione da almeno due Consiglieri o da almeno due
dei Revisori. Qualora un Consigliere
non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificazione, il
Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione sostituirlo con il primo
dei non eletti.
Il
Consiglio Direttivo delibera sui bilanci da presentare per l’approvazione
all’Assemblea e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono trascritte su apposito libro dei verbali a cura del segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e
dal Segretario.
Art.
7
COLLEGIO
DEI REVISORI
I revisori dei
conti sono tre e sono nominati dall’assemblea; durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. I revisori dei conti
costituiscono l’organo di controllo dell’Associazione e hanno il compito di
controllare i bilanci dell’Associazione, redigere una relazione sui bilanci
annuali, vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto.
Art.
8
PRESIDENTE
Il Presidente, o
in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte
a terzi ed in giudizio, inoltre cura l’osservanza delle finalità
dell’Associazione.
Il
Presidente convoca l’Assemblea almeno una volta l’anno ed il Consiglio
Direttivo secondo le modalità specificate negli artt. 5 e 6.
Il
Presidente non può nominare procuratori senza il preventivo consenso del
Consiglio direttivo.
Il Presidente sottoscrive i verbali delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo ed inoltre presenta annualmente
all’assemblea, con il bilancio consuntivo e quello preventivo, una relazione
sull’andamento dell’Associazione.
Art.9
COMITATO
DI CONSULENZA SCIENTIFICA
L’Associazione
riconosce un Comitato di Consulenza Scientifica composto da esperti nel settore
della Diabetologia Pediatrica individuati dal Consiglio Direttivo e proposti
all’assemblea dei soci. Tale comitato svolge il ruolo di fornire
all’Associazione il supporto scientifico per tutti gli interventi di carattere
medico e socio-sanitario.
Art.
10
RISORSE
ECONOMICHE
L’associazione
trae i mezzi per conseguire le proprie finalità da:
-
contributi degli aderenti
-
contributi di privati
-
contributi dello Stato, delle Regioni,
degli enti locali e di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
-
contributi di organismi internazionali
-
donazioni e lasciti testamentari
-
rimborsi derivanti da convenzioni
-
entrate derivanti da attività
commerciali, produttive marginali e manifestazioni.
Art.
11
ESERCIZIO
SOCIALE
Gli esercizi
sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di
scioglimento dell’Associazione, dopo aver estinto tutte le passività, il
patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o Enti
che perseguono le stesse finalità dell’Associazione.
Art.
13
RINVIO
Per ogni altra
disposizione non prevista nel presente statuto valgono le vigenti norme
legislative della Repubblica Italiana.